CONVENZIONE NAZIONALE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA

La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha  innovato l’ordinamento penale introducendo l’art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta della persona imputata di reato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova subordinandola alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (LPU), che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative della persona imputata.

La Croce Rossa Italiana con la stipula della Convenzione Nazionale garantisce presso i Comitati territoriali aderenti lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita (LPU) da parte di persone imputate ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

La Convenzione si propone di favorire nella persona lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi, l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione, la cultura della legalità, la realizzazione della funzione riparativa della misura, in linea ai Principi e agli obiettivi strategici di Croce Rossa Italiana.

Le persone che svolgono le ore di Pubblica utilità, vengono iscritte all’ Istituto Inail per dare la giusta copertura assicurativa e poter permettere lo svolgimento delle ore in tutta tranquillità. Insieme si stende un programma di lavoro, in base anche al monte ore da esplicare.

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